Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019: Diritto alla detrazione IVA

Una importante novità riguarda la modifica al diritto di detrazione dell’IVA sulle fatture
ricevute, che, in aggiornamento a quanto dettato dall’art. 1 del DPR 100/1998, potrà
essere esercitato facendo riferimento al periodo in cui l’operazione si considera effettuata.
Per il computo dell’IVA le fatture dovranno essere ricevute e debitamente registrate entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di detta operazione.
Per quanto riguarda però le fatture relative ad operazioni effettuate in un determinato anno
d’imposta ma ricevute nell’anno successivo, la detrazione dovrà essere effettuata nell’ annualità di ricezione del documento.
Viene così ripristinato il “principio di neutralità dell’IVA” che la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 dell’AdE aveva disatteso, definendo il diritto alla detrazione dell’imposta non più al momento di effettuazione dell’operazione ma soltanto in quello in cui il committente entrava in possesso della fattura.
Considerando che con il nuovo termine di emissione le fatture potranno essere usualmente ricevute nel mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, facendo riferimento all’ informazione “data di effettuazione dell’operazione” sarà possibile avere un riferimento esatto circa i termini di detrazione dell’IVA.